Fig.3
In pratica il quadro è un componente elettrico che svolge i compiti di comando, manovra, controllo e protezione al quale è affidata la funzione di interfaccia tra il punto di consegna del Distributore nazionale e l'intero impianto elettrico utilizzatore.
Per tensioni alternate fino a 1000 V e tensioni continue fino a 1500 V, la norma 61439-1 definisce diverse categorie di quadri in funzione dei seguenti fattori:
1. Tipologia costruttiva:
· Quadro chiuso costituito da un involucro totalmente protetto su tutti i lati dai contatti diretti con grado di protezione minimo IPXXB, deve essere utilizzato per installazioni in ambienti ordinari;
· Quadro aperto costituito da un involucro senza protezione frontale con possibilità di accesso a parti in tensione, può essere utilizzato solo in luoghi dove è consentito l’accesso a personale abilitato a lavori elettrici.
2. Tipologia dell’involucro:
· Quadro ad armadio o a colonna sono costituiti da involucri in lamiera di acciaio strutturati in modo da permettere l’affiancabilità di più armadi, sono generalmente realizzati in due altezze 1400 e 2000 mm e due larghezze 600 e 850 mm; con questa tipologia è possibile realizzare strutture di grandi dimensioni per ottenere quadri di elevate potenze;
· Quadro a banco utilizzato per il comando e la protezione di macchine o di grandi
impianti industriali;
· Quadro a cassetta utilizzato per la distribuzione primaria in grandi impianti industriali o per la distribuzione dell’energia da parte del Distibutore nazionale;
3. Tipologia di installazione:
· Quadro per interno utilizzato in locali chiusi, la norma 61439-1 specifica con apposita tabella i valori di umidità relativa, temperatura dell’aria, altitudine sul livello del mare;
· Quadro per esterno utilizzato in ambienti aperti, la norma 61439-1 specifica con apposita tabella i valori di umidità relativa, temperatura dell’aria, altitudine sul livello del mare;
· Quadro fisso utilizzato in una posizione fissa senza possibilità di essere spostato, in genere con apposita staffatura a pavimento o a parete;
· Quadro mobile realizzato in modo da poter essere spostato rapidamente da un luogo ad un altro;
4. Tipologia di utilizzo relativa alla destinazione d’uso:
· Quadri principali di distribuzione (Power Center) sono quelli installati subito dopo i trasformatori MT/BT nelle cabine di trasformazione o di eventuali generatori, rappresentano il primo livello della distribuzione in bassa tensione e devono garantire la massima sicurezza del personale addetto alla conduzione e alla manutenzione e soprattutto la massima continuità di servizio; in genere sono realizzati con involucri metallici a colonna particolarmente rinforzati e fissati a pavimento in modo tale da garantire una elevata resistenza alle forti sollecitazioni elettromeccaniche;
· Quadri secondari di distribuzione sono quelli installati presso l’utenza in genere nelle immediate vicinanze del contatore di energia, rappresentano il secondo livello della distribuzione in bassa tensione; possono essere realizzati in armadio a pavimento o a parete o incassati nella muratura in funzione del numero delle apparecchiature contenute e della corrente di impiego IB, sono costituiti da un ingresso e varie linee di uscita;
· Quadri di comando motori MCC (Motor Control Center) in genere sono realizzati in materiale metallico e contengono tutte quelle apparecchiature di protezione, manovra e ausiliarie di comando e controllo di ogni singolo motore;
· Quadri di comando e misura sono realizzati in armadi in genere a consolle e contengono tutte quelle apparecchiature necessarie al controllo e al comando degli impianti e processi industriali, necessitano della presenza continua di personale specializzato;
· Quadri a bordo macchina contengono tutte quelle apparecchiature destinate unicamente alla protezione, al comando e al controllo di macchinari industriali, possono essere realizzati sia ad armadio a pavimento o a consolle di comando, sia direttamente posizionati nel telaio delle macchine da controllare e proteggere;
· Quadri per cantiere sono quelli realizzati ed installati in forma temporanea presso luoghi di lavoro quali cantieri edili e sono di tipo mobile;
· Quadri per applicazioni speciali son realizzati in diverse forme metalliche e plastiche e possono contenere diverse tipologie di apparecchiature, rientrano in questa categoria i quadri per illuminazione stradale, per sale operatorie, per campeggi, per cassette di distribuzione in cavo, per rifasamento.
Con il passare degli anni, a livello normativo, il quadro elettrico ha gradualmente abbandonato la sua funzione di semplice contenitore di apparecchiature di comando e protezione fino ad assumere attualmente oltre a quella di contenitore anche quella di un vero e proprio sistema costituito da diverse apparecchiature e dalla loro interconnessione al fine di rendere attuabili tutte le necessità di comando, protezione e controllo dell’impianto al quale è asservito.
La nuova struttura CEI EN 61439
Della nuova struttura normativa relativa ai quadri elettrici, le prime norme già pubblicate che entreranno definitivamente in vigore dal 1 novembre 2014 abrogando la precedente 60439-1 saranno:
- CEI EN 61439-1 è la norma base che deve accompagnare tutte le sottonorme della famiglia 61439 che fino ad oggi sono 5 come mostrato in figura 4. Questa norma prescrive le prestazioni generali per tutti i tipi di quadri progettati, costruiti e verificati sia in quantità singola che standardizzati e costruiti in serie; possono essere richiesti requisiti generali supplementari per quadri elettrici per uso navale, per uso ferroviario, per uso in atmosfere esplosive;
- CEI EN 61439-2 definisce i requisiti di sezionamento, protezione e comando dei quadri di potenza PSC Assemblies (Power Switchgear Controlgear) con tensione nominale = 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.
Le altre sottonorme 61439-3, 61439-4, 61439-5, 61439-6 attualmente sono state previste e pianificate e saranno definitivamente rese disponibili entro il 2015.
Fig.4
Non rientrano nel campo di applicazione della CEI EN 61439 i quadri per uso domestico e similare per correnti nominali fino a 125 A, per i quali restano valide le norme:
· CEI 23-48(“Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similare. Prescrizioni generali”;
· CEI 23-49 “Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similare. Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione e apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile”.
· CEI 23-51(“Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”;
Queste norme hanno però validità solo in Italia; se un quadro per uso domestico deve essere commercializzato in Europa deve rispettare anche le prescrizioni della CEI EN 61439-1 più CEI EN 61439-X. La nuova norma CEI EN 61439-1 si applica indistintamente a tutti i quadri compresi quelli a bordo macchina per i quali deve essere rispettata la norma CEI EN 61439-1 più la CEI EN 60204 come norma relativa alla tipologia di quadro. La conformità alla nuova normativa 61439 è ritenuta sufficiente per la marcatura CE e la libera circolazione del quadro in tutti i paesi dell'Unione Europea.
Le principali prescrizioni della norma CEI EN 61439
Un quadro è ritenuto conforme alla nuova norma CEI EN 61439-1 se risponde ad almeno una delle seguenti procedure:
· Verifiche attraverso prove di laboratorio effettuate su prototipi o su parti e componenti del quadro, per mezzo delle quali si devono ottenere i risultati prescritti dalla norma stessa; questo tipo di prova è equivalente alla prova di tipo prescritta dalla CEI EN 60439-1;
· Verifiche attraverso calcoli ed elaborazioni in funzione di particolari algoritmi forniti dalla norma stessa applicati ad un quadro prototipo o su parti e componenti;
· Verifiche attraverso regole di progetto utilizzando analisi con dati progettuali indipendenti dalle prove e dipendenti da elaborazioni matematiche.
Con apposita tabella D1 dell’appendice D la norma 61439-1 elenca, sulla base di 12 tipi di caratteristiche da verificare, quali delle tre procedure si possono utilizzare per la verifica del quadro e dei suoi componenti, come riportato in tabella 1.
Tabella 1
Dal primo novembre 2014 vengono definitivamente abbandonate le vecchie definizioni AS e ANS ed inizia una nuova concezione analitico sperimentale e progettuale di quadro elettrico strettamente dipendente dalle seguenti figure che possono essere anche differenti:
· il costruttore originale (original manufacturer) ovvero l’organizzazione che ha eseguito il progetto, la realizzazione e la verifica in accordo con le specifiche norme 61439-1 e 61439-X di tutti quei componenti meccanici ed elettrici facenti parte di una famiglia di quadri, in pratica chi propone un sistema di quadri ovvero una gamma completa di componenti meccanici, elettrici ed elettronici opportunamente verificati e descritti attraverso un dettagliato catalogo illustrativo nel quale deve essere compreso anche un dettagliato manuale d'uso e manutenzione con eventuali condizioni particolari per l'installazione;
· il costruttore del quadro (assembly manufacturer) ovvero l’organizzazione responsabile del quadro finito, in pratica chi assembla, collauda e targhetta il quadro.
Il costruttore deve apporre sul quadro, in modo ben visibile, indelebile e soprattutto leggibile un’apposita targa con le seguenti specifiche:
(1) il nome o la ragione sociale del costruttore ovvero l’organizzazione che risponde legalmente del quadro;
(2) la data di costruzione;
(3) la matricola o altro codice di individuazione inequivocabile;
(4) la Norma di riferimento (61439-1 + 61439-X).
La nuova norma 61439 si basa sul presupposto che la realizzazione di un quadro elettrico non è limitata al solo progettista dell’impianto elettrico a cui il quadro è asservito, ma consiste soprattutto nella scelta ed il dimensionamento di tutti i componenti meccanici ed elettrici ai fini della sicurezza e del dimensionamento dell’involucro per una corretta valutazione della sovratemperatura interna; ecco perché la norma specifica la suddivisione dei compiti fra costruttore originale e costruttore del quadro come schematizzato in figura 5; in particolare se il costruttore del quadro durante le operazioni di assemblaggio rispetta scrupolosamente lo schema realizzato dal progettista dell’impianto elettrico individuando nel catalogo del costruttore originale un sistema di quadro tecnicamente equivalente o con caratteristiche maggiori, realizza la conformità senza dover effettuare alcuna prova o calcolo, in questo caso le prove individuali consistono unicamente nell’accertare eventuali errori o difetti di cablaggio, la verifica della resistenza d’isolamento del cablaggio e la prova di tensione applicata a 50 Hz, la verifica dei serraggi dei morsetti e sistemi di barre tramite chiave dinamometrica; se invece non si attiene alle istruzioni del costruttore originale, è obbligato ad eseguire le prove di verifica meccanica ed elettrica sulla configurazione derivata come indicato in Tabella1, e se apporta modifiche non previste dal costruttore originale deve richiedere apposita autorizzazione. A conclusione dei lavori il costruttore del quadro deve redigere il fascicolo tecnico (schema elettrico, caratteristiche elettriche e meccaniche, descrizione dei circuiti e dei materiali, ecc.) unicamente al rapporto di prova individuale; per questi documenti (rapporto di prova e fascicolo tecnico) la norma prescrive solo l’obbligo di conservazione per almeno 10 anni e non quello di consegna al cliente. In assenza di particolari accordi scritti, il costruttore del quadro è tenuto a consegnare al committente solo la seguente documentazione:
· descrizione tecnica del quadro;
. schema elettrico;
. vista del fronte quadro;
. descrizione con numerazione dei collegamenti delle morsettiere;
. verbale di collaudo;
. dichiarazione di conformità del quadro alla norma CEI EN 61439-1 e 61439-X.
Fig.5
Molto importante è il fascicolo tecnico che deve essere redatto dal costruttore del quadro e deve riportare le seguenti caratteristiche:
· tensione nominale di impiego Ue;
· tensione nominale Un;
· tensione nominale di isolamento Ui;
· tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp;
· corrente nominale di cortocircuito condizionata Icc ;
· corrente nominale In;
· corrente ammissibile di breve durata Icw;
· corrente nominale per ogni circuito Inc;
· corrente ammissibile di picco Ipk;
· frequenza nominale fn;
· fattori nominali di contemporaneità;
· grado di inquinamento;
· grado di protezione;
· grado di protezione all’impatto meccanico;
· tipologia di installazione: interno o esterno;
· tipologia di installazione: fisso o mobile;
· tipologia di utilizzo: PEI o PEC;
· condizioni speciali di utilizzo.
Per quanto riguarda le condizioni ambientali la norma 61439-1 prescrive:
· relativamente alla temperatura dell’aria: per i quadri da interno valori di temperatura da -5°C a +40°C; per i quadri da esterno valori di temperatura da -25°C a +40°C; per la temperatura media ambiente un valore di 35°C;
· relativamente all’umidità relativa: per i quadri da interno 50% (40°C); per i quadri da esterno = 100% (25°C);
· relativamente all’altitudine sul livello del mare: per i quadri da interno e da esterno = 2000 m, per installazioni ad altitudini superiori a 2000 m è necessario tenere in considerazione l’effetto di raffreddamento dell’aria, la riduzione della rigidità dielettrica e la capacità di interruzione delle apparecchiature.
In aggiunta ai valori di temperatura e di umidità, la norma 61439-1 definisce quattro gradi di inquinamento riferito all’ambiente nel quale dovrà essere installato il quadro:
· grado di inquinamento 1, ambiente con inquinamento secco non conduttore in pratica assolutamente ininfluente, ad esempio locali medici o alimentari;
· grado di inquinamento 2, ambiente con inquinamento non conduttore è ammessa una conduttività temporanea dovuta alla presenza di condensa, ad esempio locali domestici;
· grado di inquinamento 3, ambiente con inquinamento dovuto a polvere conduttrice, ad esempio ambienti industriali;
· grado di inquinamento 4, ambiente con inquinamento persistente dovuto a polvere conduttrice o pioggia, ad esempio industria petrolchimica.
In relazione al grado di protezione IP la norma 61439 stabilisce un grado minimo IP2X mentre per la parte frontale e posteriore del quadro un grado minimo IPXXB; nel caso di quadri per impiego esterno la seconda cifra non deve essere inferiore a 3 (IP23, IPX3B).
Relativamente alla logistica del quadro, la norma 61439, per gli organi di comando e interruzione di emergenza prescrive l’installazione in una zona tra 0,8 e 1,6 m dalla base del quadro, mentre gli strumenti indicatori devono essere collocati nella zona sopra la base del quadro, compresa tra 0,2 e 2,2 m. Per le barriere orizzontali poste ad un’altezza minore di 1,6 m è prescritto il grado di protezione IPXXD.
Tutte le aperture per l’entrata dei cavi di collegamento devono rispettare i valori minimi di protezione IP previsti dalla norma, per questo motivo è tassativo l’utilizzo di elementi e sistemi previsti dal costruttore originale del quadro. Nell’eventualità di installazione sullo sportello frontale o su quelli laterali di interruttori di manovra e/o strumenti di misura e/o lampade di segnalazione, è necessario che il grado di protezione non sia inferiore a quello dell’involucro, se questo non si verifica il quadro deve essere considerato con un grado di protezione pari a quello del componente con grado IP più basso.
Le norme 61439, in particolare quella relativa alla tipologia del quadro (61439-2), forniscono le prescrizioni che riguardano la possibilità di accedere alle parti del quadro da parte di personale addetto alla manutenzione riportando in apposito allegato i livelli di accessibilità; il livello di accessibilità più basso è quello che deve garantire operazioni di comando e ripristino interruttori o sostituzione di componenti comuni, quello di accessibilità massima è quello che deve permettere la sostituzione o l’aggiunta di ulteriori apparecchiature di comando e controllo senza la necessità di togliere tensione.
La nuova norma 61439 non prevede particolari conoscenze e titoli specifici per progettare e costruire quadri elettrici, questo perché il quadro elettrico è considerato come un’apparecchiatura più o meno complessa facente parte dell’impianto e come tale deve rispettare la regola dell’arte come un qualsiasi altro apparecchio elettrico.
Nel caso il quadro finito superi il peso di 30 kg, deve essere cura del costruttore finale porre in essere tutte quelle operazioni relative a garantire una movimentazione sicura. La norma 61439, a tale proposito, prevede una specifica prova di verifica di laboratorio relativa al sollevamento del quadro; infatti il quadro finito deve poter essere trasportato e movimentato senza eccessive difficoltà e soprattutto in piena sicurezza; a questo proposito è compito del costruttore originale descrivere nel catalogo del sistema di quadri tutte le operazioni necessarie per la movimentazione, il trasporto e l’installazione finale del quadro da parte del costruttore finale.
SICUREZZA ELETTRICA NEI CANTIERI EDILI
Prima di parlare delle tematiche relative alla sicurezza elettrica nei cantieri edili, è bene ricordare le norme giuridiche che riguardano la sicurezza contro eventuali infortuni, ossia tutelano un diritto di tutti i cittadini ed in particolare dei lavoratori.
A tale proposito la Costituzione stabilisce:
art.32 - "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse delle collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti."
art.35 - "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori."
Il Codice civile stabilisce:
art.2050 - "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno."
art.2087 - "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."
Il Codice penale stabilisce:
art.437 - "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni."
In riferimento a quanto sopra esposto, si sono succedute numerose Leggi, Decreti, Circolari e Norme CEI, relative agli impianti elettrici. Va tenuto presente che nessuna Legge, Norma, Decreto o Circolare, per quanto sapiente, può garantire l'immunità delle persone e delle cose contro i pericoli derivanti dall'elettricità, esse possono soltanto diminuire le occasioni di pericolo. Alla base di tutto resta il fatto che la sicurezza individuale non è solo un obbligo legislativo e normativo, ma un dovere strettamente dipendente dal buon senso dell'individuo stesso che deve mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari alla propria incolumità.
Il pericolo più comune con l'uso dell'elettricità, risulta essere il contatto diretto o indiretto di una persona con parti in tensione che determina il passaggio di una corrente attraverso il corpo umano. E' bene ricordare che nei cantieri edili, a causa della continua presenza di acqua e di mezzi pesanti in movimento, il pericolo di contatti elettrici diretti o indiretti, risulta essere elevatissimo. Quando una corrente di circa 15mA percorre il nervo di un arto, c'è il rischio della tetanizzazione cioè contrazione muscolare, con il conseguente pericolo di non riuscire a muoversi per staccarsi dalla parte in tensione. Con una corrente di 30mA si può arrivare all'arresto respiratorio, con 75mA alla fibrillazione cardiaca e con 0,5A all'arresto cardiaco.
La protezione contro i rischi sopra descritti viene attuata nei seguenti modi:
D.P.C. - Dispositivi di Protezione Collettiva, dispositivi di carattere generale;
Barriere - sono usate per impedire la penetrazione di parti del corpo o parti estranee conducenti che potrebbero toccare la parte in tensione, permettendo la visibilità delle apparecchiature;
Distanza - in base al rischio di contatto si pone, tra la persona e la parte in tensione, una distanza di sicurezza;
Isolamenti - cavi elettrici con specifiche caratterisitiche di resistenza, laminati plastici isolanti, vernici;
Involucri - sono contenitori in genere privi di forature e dotati di ottima resistenza meccanica quali quadri elettrici, involucri di trasformatori e motori elettrici;
Cartelli segnalatori - segnalano la presenza di parti in tensione e zone pericolose;
Attivi - sono modi protezione che interrompono l'alimentazione o forniscono una bassa tensione di sicurezza;
Formazione - ogni lavoratore deve essere adeguatamente istruito sull'uso dei macchinari e sulla sicurezza in cantiere.
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale destinati a ciascun individuo;
Elmetto da lavoro, Guanti isolanti, Occhiali di protezione, Cuffie di protezione, Scarpe da lavoro, Stivali da lavoro.
Mentre i D.P.C. sono rivolti a tutte le persone che operano nel cantiere, i D.P.I. possono variare in funzione delle varie lavorazioni, ogni ditta adotta determinati dispositivi che debbono essere dichiarati nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) da consegnare al Cse (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione). Generalmente la figura che ha il compito di verificare, in cantiere, il rispetto delle norme di sicurezza è il capocantiere preposto che ha autorità e responsabilità nei confronti di tutte le persone che operano nel cantiere. Il capocantiere preposto ha il diritto e dovere di esigere il rispetto delle norme di sicurezza: come l'esibizione del tesserino, l'impiego corretto di scale e ponteggi, l'uso dei D.P.I. adeguati, l'uso di prolunghe e prese multiple adeguate, far controllare frequentemente le condizioni dell'impianto elettrico e delle apparecchiature ad esso collegate, ecc. Comunque, al di là degli obblighi di legge, è importante che chi opera in un cantiere edile si convinca della reale utilità delle norme di sicurezza, indispensabili per prevenire gli infortuni.
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
Il
Consulente Tecnico d’Ufficio, generalmente definito con la sigla CTU, è una
figura professionale
di particolare competenza tecnica che svolge la funzione di ausiliario del
giudice durante il processo civile, nel processo penale assume il nome di
Perito d’Ufficio;
la funzione di CTU è regolata dagli articoli 61 eseguenti del codice di procedura
civile «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento
di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare
competenza tecnica». Il perito industriale è una figura professionale che attraverso
le proprie competenze tecniche specialistiche, da sempre ha contribuito in maniera
determinante alla realizzazione di tale funzione. Il CTU può essere definito come
un professionista dotato di specifiche conoscenze tecniche, incaricato dal magistrato
ad assisterlo per svolgere tutte quelle attività idonee ad accertare, rilevare
ed analizzare fatti inerenti alla nascente controversia. In questo settore la competenza specialistica assume un ruolo fondamentale, ovviamente si parla di competenza
debitamente documentata e certificata ed è per questo che il CTU deve essere
iscritto in appositi albi del tribunale (albo civile e/o albo penale) suddivisi
per categorie
di specializzazione con regole che variano su disposizione del presidente del
tribunale. L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un
comitato da
lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto
nell’albo professionale provinciale designato dal consiglio dell’ordine o collegio
della categoria a cui appartiene il richiedente l’iscrizione all’albo dei consulenti
tecnici. Il comitato del tribunale ha funzioni esclusivamente amministrative,
è infatti consentito ottenere l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio
del tribunale a tutti coloro che ne facciano richiesta tramite apposita domanda
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-
competenza specifica in particolari materie documentata da attestati e/o
curriculum vitae;
-
specchiata condotta morale attestata da apposito certificato penale;
-
iscrizione nei rispettivi ordini o collegi professionali attestata da
certificato di iscrizione.
Purtroppo
ogni qualvolta un professionista tecnico varca la soglia di un palazzo di
giustizia accede ad una realtà dove regole e comportamenti spesso risultano sconosciuti,
infatti al CTU non è richiesta una formazione specifica nel settore giudiziario
ed è questa una grave carenza dell’attuale sistema poiché un buon tecnico può
non essere necessariamente un buon CTU. Al Consulente Tecnico d’Ufficio, infatti,
si richiedono anche conoscenze delle regole processuali e di procedura civile che
condizionano in maniera essenziale la qualità e soprattutto la regolarità del lavoro
peritale, ne consegue che il tecnico esperto nel proprio settore di competenza, spesso
e non per colpa propria,non lo è adeguatamente nella procedura che lo coinvolge
nel corso dell’adempimento dell’incarico. Nella realtà mai nessun legislatore
si è preoccupato di prescrivere un percorso formativo specifico per tutti i tecnici
chiamati a svolgere il ruolo di consulente tecnico del giudice, infatti se da una parte
si richiede una particolare specializzazione nella materia oggetto della causa, dall’altra,
non è necessaria alcuna cognizione del quadro generale e particolare in cui adempiere
il proprio mandato peritale. E’per questo che generalmente i magistrati fanno
ricorso ad un gruppo ristretto di consulenti tecnici, da taluni interpretato
come un
comportamento non proprio trasparente ma che in realtà trova giusto fondamento nel
fatto che purtroppo non tutti i tecnici iscritti all’albo del tribunale
garantiscono anche
i necessari requisiti giuridici. Purtroppo ne consegue che contrariamente a
quanto disposto dalla nuova riforma del processo civile con la legge n°69 del 18
giugno 2009, che prevede di distribuire equamente gli incarichi tra gli
iscritti all’albo
del tribunale in modo che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio; ad essere chiamati
sono quasi sempre gli stessi tecnici tra i più conosciuti dai giudici e in
molti, troppi
casi, vengono privilegiati i rappresentanti di varie istituzioni, ordini e
collegi compresi.
Il sottoscritto ad esempio in circa 35 anni di iscrizione al collegio dei periti
industriali,di cui 25 negli albi di due tribunali diversi e dopo aver
partecipato a
numerosissime cause civili come consulente tecnico di parte e frequentato anche corsi
di aggiornamento per CTU riconosciuti dal collegio, è stato chiamato soltanto una
decina di volte e ho avuto modo di conoscere tantissimi colleghi che con più
anni di
iscrizione al tribunale, non sono stati mai chiamati. Il
giudice può affidare al consulente tecnico d’ufficio anche l’incarico di
espletare un
tentativo di conciliazione della nascente controversia e in tal senso incombe sull’ausiliario
una nuova responsabilità, quella di offrire alle parti un tentativo di conciliazione
concreto e professionale. Il Consulente Tecnico d’Ufficio interviene nei seguenti
ambiti giurisdizionali:
-
PROCESSO CAUTELARE è una particolare forma di processo che consente ai soggetti
ricorrenti di poter raccogliere le prove in tutti quei casi in cui sarà
difficile se
non impossibile poterle raccogliere nel corso del futuro processo,in questo
caso la
consulenza tecnica d’ufficio si concretizza nell’accertamento tecnico
preventivo. Tale
consulenza è richiesta dalla parte ricorrente e disposta dal giudice, quando vi è
urgenza di far verificare prima del giudizio,lo stato dei luoghi o la qualità o
la condizione
delle cose, di conseguenza siè in presenza di un incarico di carattere d’urgenza;
-
PROCESSO COGNITIVO è un procedimento attraverso il quale il giudice accerta una
situazione giuridica esistente sulla base dei fatti presentati dalle
parti,risolvendo la
controversia mediante una sentenza. In questo caso, l’incarico che viene
affidato al CTU;
presenta: una finalità integrativa cioè quando la perizia è diretta ad
integrare le
conoscenze del giudice con quelle specialistiche, tecniche e scientifiche; l’altra, istruttoria
cioè quando al CTU viene assegnato l’incarico di acquisire fatti rilevanti per
la decisione della causa. In questo caso il ricorso al CTU non è rimesso alla disponibilità
delle parti ma al potere discrezionale del giudice, per cui la consulenza tecnica
è ritenuta un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria;
-
PROCESSO ESECUTIVO è rappresentato da quello che intraprende il creditore nei
confronti del debitore, in virtù di un titolo esecutivo. In questo caso il CTU
si definisce
“ausiliario del giudice” al quale viene conferito l’incarico di procedere alla valutazione
dei beni del debitore quali l’indicazione di trascrizioni, eventuali beni immobili,
conformità alle norme edilizie ed urbanistiche.
Sull’operato
del Consulente Tecnico d’Ufficio, durante lo svolgimento delle proprie funzioni,
ricadono le seguenti responsabilità:
-
CIVILE è la responsabilità che obbliga il consulente tecnico a risarcire gli
eventuali danni
arrecati alle parti a causa della propria condotta, sancita dall’articolo 64
del codice
di procedura civile «Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle
parti». Ad esempio ritardo del deposito della relazione senza giustificato
motivo, eccessive
spese di consulenze tecniche di parte per dimostrare l’erroneità delle conclusioni della relazione peritale, omissione di accertamenti irripetibili;
-
PENALE il Consulente Tecnico d’Ufficio, in quanto ausiliario del giudice,
riveste la
qualifica di pubblico ufficiale, conforme alla definizione data dall’articolo
357 del codice
penale «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: gli impiegati dello
stato o di un altro ente pubblico, che esercitano permanentemente o temporaneamente,
una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; ogni
altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente
o con retribuzione,volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione,
legislativa,amministrativa o giudiziaria», vengono quindi applicate le fattispecie
di reato collegate a questa qualifica come peculato, concussione, corruzione,
abuso d’ufficio. Ad esempio il CTU che fornisce false giustificazioni per essere
sostituito è punibile in base all’articolo 366 del codice penale (Rifiuto di
uffici legalmente
dovuti) con la reclusione fino a sei mesi oppure con una multa da € 30 a € 516; oppure il CTU che fornisce un parere falso o afferma l’esistenza di fatti non
veri è
punibile in base all’articolo 373 del codice penale (Falsa perizia o
interpretazione) con
la reclusione da sei mesi a tre anni; inoltre la colpa grave comporta come pena accessoria
la sospensione dall’esercizio della professione;
-
DISCIPLINARE l’attività dei consulenti tecnici è soggetta al controllo del
presidente del
tribunale, il quale d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del
presidente dell’ordine o collegio professionale può promuovere procedimento disciplinare
(avvertimento, sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno,
cancellazione dall’albo) nel caso in cui non venga svolta in base a precise regole,
ovvero non aver tenuto una condotta morale specchiata o non aver ottemperato
agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Prima di promuovere il procedimento
disciplinare, il presidente del tribunale comunica al consulente tecnico quanto
contestato per riceverne giustificazioni con relazione scritta, e nel caso questa
non sia ritenuta sufficientemente esauriènte,procede alla convocazione del consulente
dinanzi al comitato disciplinare. Contro il provvedimento disciplinare può essere
proposto ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, presso una commissione della Corte
di Appello nel cui distretto ha sede il comitato composta dal procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello, dal presidente dell’ordine forense
e dal presidente dell’ordine o collegio a cui l’interessato appartiene. Spesso
la relazione peritale del Consulente Tecnico d’Ufficio, nel caso in cui la controversia
sia limitata esclusivamente ad aspetti tecnici, diventa praticamente la
decisione del giudice pertanto le dichiarazioni tecniche del consulente
finiscono per
essere decisive ai fini dell’esito della controversia. E’ anche per questo motivo che
il compito primario di un buon CTU è quello di rispondere ai quesiti posti dal
giudice in maniera chiara ed il più possibile esemplificativa utilizzando solo documenti
depositati agli atti, differenziando i fatti dalle opinioni evitando di esprimere
pareri soggettivi. Sulla base di quanto sopra descritto, appare evidente che
per svolgere l’attività di consulente del giudice, un tecnico deve possedere particolari conoscenze e qualità rispetto alle sole competenze scientifiche e professionali,
infatti, il Consulente Tecnico d’Ufficio deve essere in grado di garantire al
magistrato conoscenze e qualità che si definiscono genericamente “sapere” ma che
nella realtà giuridica diventano “sapere, saper fare, saper essere”, cioè deve possedere
contemporaneamente una competenza tecnica e una competenza giuridica.
In poche parole se da una parte si può affermare che la competenza tecnica
è una componente scontata per la figura del CTU, non altrettanto può dirsi
della competenza giuridica. Infatti la preparazione della maggior parte dei professionisti
tecnici nella materia di procedura processuale è assolutamente carente e
in moltissimi casi totalmente assente; così come un progettista di impianti
elettrici o un
progettista edile non dovrebbe definire e presentare un progetto senza
conoscere perfettamente
le relative norme tecniche e in modo particolare le leggi regionali e le
norme urbanistiche della zona in cui si deve realizzare l’impianto o il
complesso edilizio;
un professionista tecnico non dovrebbe intraprendere un’attività di consulente
del giudice chiedendo l’iscrizione all’albo dei CTU,senza conoscere a fondo
e dettagliatamente le norme di procedura civile che regolano tale attività.
SPESSO
SI DECIDE DI ISCRIVERSI ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO
DEL TRIBUNALE PER IL SEMPLICE FATTO CHE IN FIN DEI CONTI RAPPRESENTA
PUR SEMPRE UN’OTTIMA OPPORTUNITA’ DI LAVORO DA COGLIERE
AL VOLO SENZA PENSARCI DUE VOLTE, E PER IL SOLO FATTO DI AVER
SUPERATO UN ESAME DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE SI RITIENE ERRONEAMENTE DI AVER FINALMENTE RAGGIUNTO UNO “STATUS” A SEGUITO
DEL QUALE TUTTO E’ DOVUTO E SOPRATTUTTO SI E’ AUTORIZZATI A FARE
TUTTO.
Il
CTU viene nominato dal giudice, quindi anche quando la nomina viene proposta dalle
parti, come quasi sempre avviene in quanto ognuna delle parti cerca di portare acqua
al proprio mulino, rimane sottoposta alla valutazione esclusiva e discrezionale del
giudice che nel provvedimento di nomina deve riferire le motivazioni che hanno ispirato
il ricorso a tale mezzo istruttorio e il perché della scelta di quel determinato consulente
tecnico. Il giudice, in mancanza di tecnici particolarmente esperti nel settore
della causa affidatagli tra quelli iscritti nell’albo del tribunale, può
ricorrere all’individuazione
di un consulente anche tra quelli non iscritti nell’albo del proprio tribunale
o addirittura in nessun albo, ovviamente tale scelta deve essere necessariamente
accompagnata da una preventiva autorizzazione del presidente del tribunale.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio viene scelto in base ad una particolare e
specifica competenza, cosicché la prevalenza non viene data al semplice riconoscimento
del titolo di studio posseduto o all’iscrizione all’ordine o collegio professionale,
ma piuttosto alla comprovata formazione ed esperienza e alla particolare
specializzazione nello specifico settore della controversia. Da ciò risulta che
nel caso ad esempio di una causa avente come oggetto un impianto di trasformazione
dell’alta tensione, la scelta ricadrà non semplicemente su un consulente elettrotecnico iscritto all’ordine o al collegio, ma nel caso in cui a giudizio del
giudice nell’albo non vi siano tecnici con specifica competenza, su un tecnico che,
anche se non iscritto al relativo ordine o collegio, possegga una specifica e
documentata competenza in impianti di trasformazione dell’alta tensione. Ecco perché
all’atto dell’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio nella documentazione
inerente la propria competenza tecnica(attestati e curriculum vitae) è
bene allegare anche un dettagliato elenco delle proprie competenze specifiche nell’ambito
del proprio campo professionale. Ad esempio per un perito industriale in
elettrotecnica non è sufficiente dichiarare genericamente di avere competenze in
impianti elettrici ed elettronici,ma è preferibile elencare e documentare molto più
dettagliatamente i vari settori di reale ed effettiva competenza come: impianti elettrici
per unità abitative residenziali mono e plurifamiliari, impianti elettrici di complessi industriali, impianti elettrici di ospedali e/o locali di pubblico spettacolo, impianti
videocitofonici, impianti di allarme e videosorveglianza, impianti di
protezione dai fulmini, impianti home and building automation, impianti
fotovoltaici specificando
la potenza, impianti TV digitali e/o analogici, motorizzazioni cancelli, porte
e barriere, ecc. Più le competenze sono documentate e dettagliate, maggiori sono
le possibilità di ricevere eventuali incarichi; ovviamente occorre tenere ben presente
che dichiarare competenze per le quali non si possiede una effettiva preparazione
ed una sufficiente esperienza può comportare l’assegnazione di incarichi
ai quali poi non si è in grado di ottemperare e che soprattutto non e’ possibile
rifiutare perché non si è abbastanza competenti, incorrendo in pesanti provvedimenti
disciplinari anche penali sia da parte del giudice che delle parti in causa.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio, infatti, una volta nominato, non può rifiutare l’incarico
se non nei casi in cui ricorrano i motivi di astensione previsti dall’articolo 51
del codice di procedura civile, che sono gli stessi per cui dovrebbe astenersi anche
il giudice (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già svolto funzione
di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc.).Ai sensi dell’articolo
192 del codice di procedura civile, il Consulente Tecnico d’Ufficio che rientra
nei casi in cui può rifiutare l’incarico, deve presentare apposita istanza al giudice
almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione,nello stesso termine le parti
debbono proporre le loro istanze di eventuale ricusazione del consulente
tecnico nominato
dal giudice. Nell’udienza
di conferimento dell’incarico, il Consulente Tecnico d’Ufficio in base all’articolo
193 del codice di procedura civile, presta giuramento davanti al giudice pronunciando
la frase di rito « Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi
al solo scopo di far conoscere al giudice la verità» Con la legge n°69 del
18 giugno 2009 «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» con il comma 4 dell’articolo 46 è
stato modificato il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura
civile introducendo
all’atto della notifica dell’ordinanza di nomina del consulente tecnico anche
l’obbligo della comunicazione dei quesiti posti dal magistrato al consulente. Pertanto,
all’atto del giuramento, il CTU è già a conoscenza delle richieste poste a fondamento
dell’incarico che andrà ad assumere, ciò non toglie però la possibilità, sia per
le parti che per il consulente, di formulare alternative al giudice qualora i
quesiti
posti
non siano caratterizzati dalla necessaria concretezza per produrre un risultato esaustivo.
Questa disposizione è volta a favorire un più rapido svolgimento della controversia
evitando le frequenti contrapposizioni a cui si assisteva tra i difensori all’atto
dell’assegnazione dei quesiti al Consulente Tecnico d’Ufficio. L’ordinanza di
nomina con i quesiti viene notificata a cura della cancelleria del tribunale a mezzo
di ufficiale giudiziario al consulente tecnico prescelto e ai difensori delle parti.
Nell’udienza di giuramento e conferimento dell’incarico, il consulente, oltre al
giuramento,deve ottemperare alle seguenti incombenze formali chiedendone autorizzazione
al giudice:
-
comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali;
-
eventuale autorizzazione all’accesso di uffici pubblici e/o luoghi particolari;
-
autorizzazione al ritiro dei fascicoli delle parti;
-
autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari;
-
autorizzazione all’uso del mezzo proprio e/o altri tipi di mezzi;
-
eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte;
-
termine di invio della relazione alle parti;
-
termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU;
-
termine del deposito della relazione del CTU;
-
disposizione di un fondo spese in acconto delle proprie spettanze;
-
sottoscrizione del verbale di udienza da parte del CTU e dei soggetti presenti.
Un’altra
novità importante introdotta dall’articolo 46 comma 5 della legge 69/2009 che
modifica il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile, è
quella del
contraddittorio alla relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio,cioè il potere per
le parti di produrre osservazioni alla relazione peritale prima che questa sia depositata
in cancelleria dal Consulente Tecnico d’Ufficio,per cui lo svolgimento della consulenza tecnica si articola nelle seguenti fasi:
-
a seguito delle operazioni peritali e nel termine fissato dal giudice
nell’udienza di affidamento
dell’incarico, il CTU invia alle parti la relazione completa in tutte le sue parti;
-
le parti prendono visione della relazione del CTU e nell’ulteriore termine
fissato dal
giudice nell’udienza di affidamento dell’incarico, trasmettono al consulente le proprie
osservazioni sulla relazione peritale, è bene ricordare che per il principio
del contraddittorio
dette osservazioni devono essere scambiate anche tra i difensori delle parti;
- nell’ulteriore
termine per il definitivo deposito della relazione, il CTU completa la
propria relazione tenendo conto, accogliendole o respingendole con motivazione oppure
con risposte e/o chiarimenti, delle osservazioni proposte dalle parti e provvede
a depositarla in cancelleria con allegate le osservazioni ricevute dalle parti.
La forma della relazione è quella scritta e deve essere stesa su carta bollata
per atti giudiziari, non deve presentare cancellature e abrasioni; eventuali
cancellature e/o
integrazioni possono essere aggiunte con postille che formano parte integrante del
testo. Possono essere presentati degli allegati alla relazione (fotografie,
disegni, documenti)
per renderla più facilmente comprensibile, gli allegati non sono soggetti a
bollo per atti giudiziari salvo eventuali richieste particolari delle varie
cancellerie. Unitamente
alla relazione tecnica il Consulente Tecnico d’Ufficio deve consegnare anche
la propria parcella con specificate in modo chiaro e dettagliato le competenze e
le relative spese, chiedendo al giudice la liquidazione tramite “decreto di liquidazione”.
Con il deposito della relazione tecnica presso la cancelleria del tribunale
entro i termini fissati dal giudice, cessa la qualifica di pubblico ufficiale da
parte del Consulente Tecnico d’Ufficio, questo però, non lo sottrae
dall’obbligo del
segreto istruttorio e dal fatto che deve rimanere a disposizione del giudice per
eventuali chiarimenti che si rendessero necessari in merito al proprio elaborato.
Durante l’espletamento delle proprie incombenze, il Consulente Tecnico d’Ufficio
viene a conoscenza anche di dati personali di soggetti coinvolti a vario titolo nella
vicenda giudiziaria relativa al suo incarico, a tale scopo, con la delibera 46 del
26 giugno 2008 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/ docweb/1534086 il Garante per la protezione dei dati personali ha
emesso «Linee
guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici
e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero» particolarmente rivolte
ai consulenti tecnici d’ufficio e ai consulenti tecnici e periti per i giudici
e pubblici
ministeri in quello penale. Una
situazione che si verifica spesso durante lo svolgimento dell’incarico del Consulente
Tecnico d’Ufficio, causata soprattutto da un esasperato conflitto tra le parti
è l’impedimento dell’accesso, al CTU o a una delle parti, ai luoghi oggetto di
verifica e sopralluogo; in questo caso occorre tenere ben presente che anche in questa fase incombe la necessità di dare effettivo rispetto all’istituto del contraddittorio.
Si deve infatti garantire alle parti la possibilità di assistere alle diverse
attività al fine di poterne apprendere le informazioni utili,esercitare le funzioni
di controllo e presentare eventualmente istanze e osservazioni. Occorre inoltre
precisare che il Consulente Tecnico d’Ufficio non ha potere di accesso coatto in
assenza di consenso dei titolari del bene oggetto di verifica,soprattutto
perché l’articolo
14 della Costituzione della Repubblica sancisce l’inviolabilità del domicilio «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per
la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi
di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».
In questo caso è bene che il CTU sospenda l’attività verbalizzando i motivi e
presentando apposita istanza al giudice con la quale spiegando l’accaduto,
chiede che
si assumano le opportune decisioni. Un’altra
situazione che si verifica con frequenza è la partecipazione alle operazioni peritali
di persone non autorizzate, soprattutto in qualità di consulenti tecnici di parte,
al riguardo si precisa che la partecipazione alle operazioni peritali è
consentita solo
ai legali e ai consulenti tecnici di parte che sono stati nominati nelle forme fissate
dall’articolo 201 del codice di procedura civile, per cui il Consulente Tecnico d’Ufficio
è tenuto a verificare a mezzo di controllo documentale, le generalità dei presenti
al fine di non incorrere nel vizio di irregolarità, in tale caso infatti
potrebbero generarsi problematiche relativamente alla validità della consulenza. Le operazioni peritali
devono essere eseguite valutando esclusivamente documenti depositati in cancelleria,
alle parti però è concessa la possibilità di proporre:
-
ISTANZE sono richieste rivolte al CTU affinché prenda in considerazione particolari accertamenti
o specifiche indagini, come ad esempio non tenere conto delle sollecitazioni
della controparte in quanto non inerenti i quesiti posti dal giudice o la
richiesta di approfondire le verifiche urbanistiche relative all’edificabilità
di una determinata
area;
-
OSSERVAZIONI sono valutazioni di carattere tecnico scientifico come ad esempio le
memorie e/o le relazioni che, nella maggior parte dei casi, sono generalmente predisposte
dai consulenti tecnici di parte. In
questa fase il Consulente Tecnico d’Ufficio deve prestare la massima attenzione alla
documentazione che eventualmente gli viene consegnata all’atto delle operazioni peritali,
ad esempio può accettare una foto a colori in sostituzione di quella depositata
in bianco e nero oppure copie di planimetrie consultabili anche presso l’Agenzia
del Territorio che potrebbero essere acquisite d’ufficio dallo stesso consulente
tecnico; sono sicuramente da rifiutare tutti quei documenti di parte avente
natura innovativa e/o esclusiva non depositati agli atti che possono incidere fortemente
sull’esito della consulenza; ad esempio nuovi reperti fotografici attestanti lo
stato dei luoghi oggetto dell’attività peritale, domande di richiesta di
forniture elettriche
o bollettini di pagamento fatture di forniture varie e, in genere, tutti quei documenti
non reperibili attraverso canali ufficiali per i quali sarà il consulente tecnico
stesso ad acquisirli d’ufficio su osservazione delle parti. In
base all’articolo 194 del codice di procedura civile, il CTU può attingere
notizie non
rilevabili dagli atti d’ufficio attraverso l’assunzione di informazioni da
terzi o dalle
parti, solo se autorizzato dal giudice. E’ bene ricordare che il consulente
tecnico risponde
con la propria responsabilità(civile, penale, disciplinare) dell’accoglimento di
eventuale documentazione irrituale. Sebbene la procedura non ne richieda l’obbligatorietà
è buona norma che il Consulente Tecnico d’Ufficio effettui sempre il
processo verbale di tutte le operazioni peritali, allegandolo alla propria
relazione finale,
facendolo sottoscrivere da tutti i presenti e segnalando con apposita nota eventuali
rifiuti di firma. Il processo verbale delle operazioni risulta essere un atto pubblico
redatto da un pubblico ufficiale e quindi soggetto ad eventuale querela per false
dichiarazioni, infatti occorre rilevare che l’errore di molti Consulenti
Tecnici d’Ufficio,
soprattutto per inesperienza e/o a seguito di continue pressioni da parte dei
consulenti tecnici di parte, consiste nello scambiare il processo verbale delle operazioni
peritali con le conclusioni della relazione finale, anticipando già in questa sede
le conclusioni tecniche riguardo ai quesiti posti dal giudice. Una buona
relazione tecnica
peritale deve tenere rigorosamente separati il verbale, che costituisce la descrizione
di tutte le operazioni effettuate, dalle successive conclusioni rivolte a rispondere
ai quesiti posti dal giudice. A seguito di quanto esposto, Il processo verbale
deve contenere esclusivamente:
-
ora,data e luogo dello svolgimento delle operazioni;
-
soggetti presenti;
-
eventuale autorizzazione del giudice per l’accesso ai luoghi;
-
tutte le attività compiute e i risultati ottenuti;
-
documenti acquisiti e/o consegnati dalle parti;
-
istanze e/o osservazioni delle parti;
-
eventuale fissazione della data del proseguimento delle operazioni peritali.
In
conclusione è bene ricordare che con la nuova riforma del processo civile volta essenzialmente
a ridurre il tempo della causa, il quesito e di conseguenza il contraddittorio
sulla relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio, è l’elemento fondamentale
che determina le finalità e i limiti dell’attività del consulente tecnico stesso.
Più il quesito sarà generico o omnicomprensivo e poco chiaro,più alta sarà la
possibilità che nel corso della consulenza insorgano contestazioni,contrasti, e inutili
dispute da parte dei consulenti di parte. Per questo motivo è di fondamentale importanza
che il Consulente Tecnico d’Ufficio,all’atto del giuramento, faccia rilevare al
giudice eventuali carenze e/o difformità nei quesiti, che non permetterebbero una
risposta chiara e oggettiva,e soprattutto non permetterebbero al consulente lo svolgimento dell’eventuale attività di conciliazione. Per quanto riguarda il tentativo di
conciliazione tra le parti occorre precisare che il Consulente Tecnico d’Ufficio non
ha alcun obbligo di attuarlo, solo il giudice ha facoltà di autorizzare il CTU
a tale
tentativo, in questo caso il consulente nella sua relazione peritale descriverà
al giudice
tutti i punti di accordo e quelli di disaccordo. Se a seguito delle operazioni peritali,
anche se il giudice non lo ha espressamente autorizzato, le parti in base ai risultati
dei sopralluoghi e delle attività compiute dal CTU per l’espletamento del proprio
mandato, raggiungono una posizione di conciliazione, il CTU deve redigere il
processo verbale della conciliazione che deve essere sottoscritto dal
consulente tecnico
e dalle parti ed allegato alla relazione peritale. Si precisa che il processo verbale
della conciliazione costituisce titolo esecutivo per cui deve contenere:
-
l’indicazione delle persone presenti;
-
l’indicazione delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti
documentati sono
compiuti;
-
la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni eseguite;
-
la descrizione di tutte le dichiarazioni ricevute e degli accordi raggiunti
dalle parti.